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CALZEDONIA S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Calzedonia Holding S.p.A., con sede legale in Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo N. 5/3 e sede amministrativa in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20, P.I. 02253210237, proprietaria del marchio “Intimissimi Uomo”, unitamente a tutte le società affiliate del predetto marchio.
Dal giorno 08.07.2021 al giorno 25.07.2021 inclusi.
L’operazione si svolgerà in tutti i punti vendita ad insegna “Intimissimi Uomo” siti sul territorio italiano e sul sito www.intimissimi.com/it .
L’iniziativa è destinata a persone fisiche, maggiorenni, clienti dei punti vendita di cui al punto 3) che precede e del sito www.intimissimi.com/it (”Clienti”).
Per punti vendita: Ogni Cliente che, nel periodo di durata dell’iniziativa, acquisti all’interno dei
punti
vendita sopra indicati, in un’unica soluzione, due boxer mare, a prezzo pieno, a marchio “Intimissimi Uomo”,
avrà diritto di ricevere subito a sua scelta, ma in base alla disponibilità, una borsa in tela oppure un
telo mare.
Per Ecommerce: Ogni Cliente che, nel periodo di durata dell’iniziativa, acquisti sul sito
www.intimissimi.com/it, in un’unica soluzione, due boxer mare, a prezzo
pieno, a marchio “Intimissimi Uomo”,
avrà diritto di ricevere subito un telo mare.
Il Cliente non potrà contestare il premio assegnato, né cambiarlo, né richiedere il valore corrispondente in
denaro.
Ogni scontrino, indipendentemente dall’importo, dà diritto ad un solo premio.
Il premio nei punti vendita consiste in un articolo tra i seguenti elencati:
Il montepremi complessivo è indicativamente di Euro 65.670,00 (sessantacinquemilaseicentosettanta/00), salvo conguaglio finale in relazione al numero di premi effettivamente erogati.
A garanzia dei premi la società promotrice non ha richiesto alcuna fidejussione in quanto la consegna degli stessi è contestuale all’atto dell’acquisto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001.
I premi saranno consegnati ai Clienti contestualmente al verificarsi delle condizioni previste dal presente regolamento.
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa di CALZEDONIA S.p.A. sita in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20. Una copia del regolamento sarà disponibile facendone richiesta presso i punti vendita di cui al punto 3) che precede e sul sito www.intimissimi.com/it .
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte dei soggetti
promotori sarà portata a conoscenza dei Clienti con un’adeguata comunicazione informativa che sarà
pubblicata all’interno dei punti vendita o con eventuali ulteriori modalità che la società promotrice sarà
libera di decidere.
La società promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei
diritti acquisiti dai partecipanti.
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro.
Le società promotrici non possono in nessun caso essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi
da parte dei Clienti.
Con la partecipazione all’operazione a premi i Clienti accettano incondizionatamente e integralmente il
presente regolamento.
Alla presente operazione a premi non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettuano acquisti
con partita IVA.
Non è altresì data facoltà ai Clienti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, di ricevere premi
alternativi anche se di minor valore.
Le società promotrici si riservano di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri
simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva comunicazione.
L’eventuale raccolta dei dati avverrà in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE)
2016/679 esclusivamente per la finalità della corretta gestione operativa della presente operazione a premi.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, le società promotrici si rimettono a quanto previsto dal
D.P.R. 430/01.
Ai sensi dell’art. 19 della legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.