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CALZEDONIA S.p.A., società assoggettata a direzione e coordinamento di Calzedonia Holding S.p.A., con sede legale in Malcesine (VR), Via Portici Umberto Primo N. 3/5 e sede amministrativa in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20, P.I. 02253210237, titolare del marchio “Intimissimi”. e Douglas Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fratelli Castiglioni n. 8, C.F. 01980940835 e Partita I.V.A. n. 02070451204, per i marchi “Douglas”, “Limoni” e “La Gardenia”.
Dal 02.11.2020 al 15.11.2020.
L’operazione si svolgerà in tutti i punti vendita ad insegna “Intimissimi” presenti sul territorio italiano, inclusi la Repubblica di San Marino e Livigno e sul sito www.intimissimi.com.
L’iniziativa è destinata ai clienti dei punti vendita "Intimissimi" di cui al punto 3) e del sito www.intimissimi.com, che siano iscritti al programma fedeltà “My Intimissimi” (i “Clienti”).
Ogni Cliente che, nel periodo indicato al punto 2) effettui un qualsiasi acquisto nei punti vendita “Intimissimi” di cui all’articolo 3) e/o sul sito www.intimissimi.com, avrà diritto a ricevere in regalo un buono sconto “Douglas” del 25% utilizzabile su una spesa minima di Euro 59,00 (cinquantanove/00). Il buono sconto “Douglas” potrà essere utilizzato dal 02.11.2020 al 25.11.2020, previa sottoscrizione della “Douglas Beauty Card”, in tutti i punti vendita ad insegna “Douglas”, “Limoni” e “La Gardenia” o su douglas.it presenti sul territorio italiano e sul sito www.douglas.it. Il Cliente non potrà contestare il premio, né richiedere il valore corrispondente in denaro. Ciascun buono sconto potrà essere utilizzato una sola volta. Non cumulabile con altre promozioni o iniziative in corso e non valido per l’acquisto di mascherine chirurgiche e sulla seguente selezione di marchi: The Ordinary; Kylie Skin, IT Cosmetics, Florence by Mills, Acqua di Parma, Kevin Aucoin; The Chemistry Brand, Sisley Hair Rituel; Confort Zone; Repechage; Catrice; Essence; E.l.f; Perlier; Chiara Ferragni per Lancome; Ariana Grande REM, Dyson.
Il premio consiste in un buono sconto “Douglas” del valore del 25% da utilizzare secondo quanto specificato all’articolo 5) che precede.
I premi saranno consegnati ai Clienti al verificarsi delle condizioni previste nel presente regolamento, entro ventiquattro ore dall’acquisto medesimo, tramite invio del codice promozionale all’indirizzo email indicato dal Cliente o tramite SMS al numero indicato dal Cliente.
A garanzia dei premi la società promotrice ha richiesto una fidejussione con beneficiario Ministero delle Sviluppo Economico a garanzia del 20% del montepremi previsto, come previsto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 430/2001..
Si stima l’assegnazione di premi pari a un montepremi totale di Euro 70.000 (settantamila/00)salvo conguaglio finale in relazione al numero effettivo dei premi erogati Non si è in grado di stabilire con esattezza l’ammontare dei premi in quanto dipenderà dagli acquisti effettuati dai destinatari.
Ai sensi dell’art. 19 della legge 449 del 27/12/1997 si applicherà l’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto dei premi costituiti da beni imponibili ai fini dell’imposta, o al versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui i premi siano fatturati senza applicazione dell’IVA.
L’operazione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale autocertificato ai sensi dell’art. 10 n° 3 del D.P.R. del 26/10/2001 N° 430, resta depositato e custodito per tutta la durata della manifestazione e per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua conclusione presso la sede amministrativa di CALZEDONIA S.p.A. sita in Dossobuono di Villafranca (VR), Via Monte Baldo n. 20. Una copia del regolamento sarà disponibile presso i punti vendita di cui al punto 3) e sarà reperibile sul sito www.intimissimi.com.
Qualunque modifica o integrazione che dovrà essere apportata al presente regolamento da parte dei soggetti promotori, sarà portata a conoscenza dei Clienti con un’adeguata comunicazione informativa che sarà pubblicata all’interno dei punti vendita o con eventuali ulteriori modalità che le società promotrici si riservano di decidere. Le società promotrici dichiarano, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti.
In nessuna circostanza il premio potrà essere convertito in denaro. Le società promotrici non possono in nessun caso essere ritenute responsabili dell’uso improprio dei premi da parte dei Clienti. Con la partecipazione all’operazione a premio i Clienti accettano incondizionatamente e integralmente il presente regolamento. Alla presente operazione a premio non possono accedere soggetti, imprese o aziende che effettuano acquisti con partita IVA. Non è altresì data facoltà ai Clienti di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, di ricevere premi alternativi anche se di minor valore. Le società promotrici si riservano di sostituire i premi, se non più disponibili sul mercato, con altri simili, di pari o maggiore valore, e ne darà preventiva comunicazione. L’eventuale raccolta dei dati avverrà in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 esclusivamente per la finalità della corretta gestione operativa della presente operazione a premi. Per quanto non indicato nel presente Regolamento, le società promotrici si rimettono a quanto previsto dal D.P.R. 430/01.